
Gazzetta Ufficiale N. 103 del 4 Maggio 2004
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante«Istituzione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante«Riordino
del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante «Norme per la promozione
della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;
Visto in particolare, l'art. 2 della citata legge 15 luglio 2003, n. 189, che
prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono individuate le attivita'
che la Federazione italiana sport disabili svolge quale Comitato Italiano Paraolimpico;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
Decreta:
Art. 1.
Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano
Paraolimpico
1. La Federazione italiana sport disabili, di seguito denominata«FISD»,
quale Comitato Italiano Paraolimpico, di seguito denominato«CIP»,
svolge, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International
Paralympic Committee, di seguito denominato «IPC», le seguenti attivita':
a) cura l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale
ai giochi paraolimpici o ad altre competizioni internazionali;
b) riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive
riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti
sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attivita' sportiva per
disabili;
c) rappresenta presso l'IPC le organizzazioni sportive per disabili da questo
riconosciute;
d) assicura la promozione ed il potenziamento dello sport nazionale per disabili;
e) promuove la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni
fascia di eta' e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni
e degli enti locali;
f) partecipa, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 242, alle sedute della Giunta nazionale del Comitato olimpico
nazionale italiano - CONI.
2. Per le attivita' di cui al comma 1, gli organi della FISD sono anche organi
del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP nelle sedi istituzionali
nazionali ed internazionali.
3. Le attivita' della FISD quale CIP sono sottoposte alla vigilanza del Ministero
per i beni e le attivita' culturali, acquisito il parere del Comitato olimpico
nazionale italiano, di seguito denominato «CONI».
4. Resta ferma la vigilanza del CONI sulle attivita' della FISD quale federazione
sportiva nazionale, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2.
Principi
1. La FISD, nell'assolvimento dei compiti propri del CIP, si conforma ai principi
dell'ordinamento sportivo internazionale dei disabili, in armonia con le deliberazioni
e gli indirizzi dell'IPC, in base all'accordo tra Comitato internazionale olimpico,
di seguito denominato «CIO», e l'IPC sulla gestione dell'attivita'
sportiva per disabili. La FISD si raccorda altresi' con ogni altra organizzazione
internazionale, riconosciuta dal CIO e/o dall'IPC, competente in materia di
sport dei disabili.
2. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale
e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano in base al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, recante le norme di attuazione
dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attivita' sportive
e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.
Art. 3.
Organizzazione della Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano
Paraolimpico
1. La FISD, al fine di assicurare l'efficace assolvimento dei compiti propri
del CIP, indicati all'art. 2, adegua, entro novanta giorni dalla pubblicazione
del presente decreto, il proprio statuto e la propria organizzazione nel rispetto
dei principi fondamentali dettati dall'IPC, in conformita' ai principi ed alle
linee organizzative generali del CONI, nonche' alle previsioni del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.
2. Lo statuto, adeguato ai sensi del comma 1, e' sottoposto all'approvazione
del Ministero per i beni e le attivita' culturali, che vi provvede nel termine
di sessanta giorni dalla ricezione.
Art. 4.
Rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano
1. Il CONI, in attuazione della previsione dell'art. 12-bis del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni, svolge, di concerto
con la FISD, quale Comitato Italiano Paraolimpico, compiti di promozione per
lo sport per i disabili. In linea con l'accordo CIO-IPC, il CIP ed il CONI collaborano
alla realizzazione delle loro finalita'.
2. Il CONI riconosce la FISD quale CIP, per l'attivita' di preparazione paraolimpica
e di partecipazione ai giochi paraolimpici, nonche' per le attivita' previste
dagli accordi internazionali IPC/CIO, concorrendo al relativo finanziamento
mediante contributi annuali, che dovranno essere oggetto di rendiconto dettagliato
nei modi e nei termini stabiliti dai competenti organi del CONI.
3. Il CONI e la FISD possono stipulare convenzioni, tra loro e/o con altri soggetti
dell'ordinamento sportivo e con altre istituzioni interessate, al fine del migliore
coordinamento e della piu' efficiente gestione amministrativa, in particolare
nei settori della gestione del personale, dell'utilizzo degli immobili dei rispettivi
patrimoni, nonche' per gli acquisti di beni e servizi. Le convenzioni sono trasmesse
al Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della vigilanza.
Roma, 8 aprile 2004
p. Il Presidente: Letta